ARTICOLO 1

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol tura della Regione Puglia sono associate, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23, nell’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia, la cui denominazione abbreviata è “Unioncamere Puglia”.
2. Unioncamere Puglia ha sede in Bari e può costituire sedi ed uffici distaccati sul territorio regionale, nazionale e all’estero, anche in comune con altre Unioni.
3. Unioncamere Puglia non persegue scopi di lucro, pertanto, non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capi tale, durante la vita dell’associazione, salvo che la desti nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Unioncamere Puglia, insieme alle altre Unioni regionali, a Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro Organismi strumentali, costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

ARTICOLO 2

FUNZIONE E COMPITI
1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unionecamere Puglia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiet tivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuo ve l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Re gione.
2. A tal fine l’Unioncamere Puglia: a) svolge, nell’ambito del sistema camerale, funzioni di sup porto e promozione degli interessi generali del sistema eco nomico della Puglia e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell’economia regionale, la sua internazionalizza zione e la competitività del sistema delle imprese; b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell’e conomia regionale e cura e realizza studi e ricerche e, pre dispone il rapporto sull’attività delle Camere di commercio associate da presentare alla Regione; c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere as sociate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le li nee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Puglia e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune; d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordi namento con Unioncamere italiana per la predisposizione di 2 progetti di legge nazionali, nell’interesse del sistema eco nomico regionale; e) promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma asso ciata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo n.23/2010, al fine di as sicurare una gestione più efficace e perseguire economie di scala; f) promuove e coordina, in collaborazione con Unioncamere i taliana, l’utilizzo da parte della rete camerale pugliese, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli uten ti; g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni alle Camere di Commercio e a altri Enti pubblici e privati; h) può svolgere funzioni di raccordo dell’attività delle sin gole Camere per la promozione della semplificazione ammini strativa nell’interesse del sistema delle imprese, anche at traverso azioni di coordinamento con la Regione.
3. Per il raggiungimento degli scopi, Unioncamere Puglia può, sulla base delle normative vigenti: agire direttamente attraverso i propri organi ed uffici; partecipare ad accordi di programma, stipulare protocolli 3 di intesa e convenzioni, promuovere la costituzione e parte cipazione ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società con personalità giuridica che operino nell’ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio associate, o, più in generale, che si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo; compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobi liare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti del carattere, dei compiti e delle funzioni riconosciuti dal presente statuto.

ARTICOLO 3

RAPPORTI CON REGIONE, ENTI LOCALI ED AUTONOMIE FUNZIONALI
1. Al fine di conseguire una più efficace capacità di inter vento a sostegno e promozione del sistema economico pugliese, anche all’estero, Unioncamere Puglia promuove speciali stru menti di consultazione e di collaborazione con la Regione Pu glia, per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
2. I rapporti con l’ente Regione saranno definiti con apposi ti accordi quadro, protocolli d’intesa e convenzioni, stipu lati da Unioncamere Puglia in rappresentanza del sistema ca merale e salva l’osservanza della normativa vigente in ma teria potranno prevedere accordi di programma, attribuzioni e deleghe di funzioni, esercitabili in via diretta o attra 4 verso strumenti specifici, in considerazione del ruolo rive stito da Unioncamere Puglia di attore locale dell’internazio nalizzazione e di sostegno istituzionale qualificato per l’attuazione delle politiche regionali nelle materie afferen ti l’ambito di intervento del sistema camerale regionale.
3. Unioncamere Puglia, secondo quanto disposto dall’art.2 comma 9 e dall’art.6 comma 5 del decreto legislativo n.23/2010, può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Unioncamere Puglia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli Enti loca li, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell’economia e del territorio regionale. Unioncamere Puglia parteciperà ai consigli, alle Conferenze e agli Organismi nei casi in cui la Legge regionale o lo Statu to dell’ente Regione lo prevedano.
4. Unioncamere promuove le collaborazioni con le altre auto nomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attra verso la predisposizione di specifici accordi o altri stru menti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa stata le e regionale.

ARTICOLO 4

ORGANI 5
1. Sono organi di Unioncamere Puglia: a) il Consiglio; b) la Giunta; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I singoli Componenti del Consiglio e della Giunta decadono se vengono meno, i requisiti della loro eleggibilità a tali Organi. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro so stituito.

ARTICOLO 5

CONSIGLIO
1. Il Consiglio è composto dai presidenti delle Camere di Commercio associate e da quattro componenti per ogni camera associata, nominativamente individuati da ciascuna di esse tra i componenti delle rispettive Giunte. I consiglieri dura no in carica 2 esercizi, con scadenza alla data di approva zione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, anche pluriennale.
3. Si riunisce inoltre qualora la Giunta, a maggioranza asso luta dei suoi membri, lo reputi necessario, oppure quando al 6 meno un terzo dei componenti del Consiglio presenti congiun tamente richiesta motivata.
4. Il Consiglio si riunisce altresì quando la sua convocazio ne sia richiesta da almeno tre Presidenti delle Camere asso ciate.
5. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell’U nioncamere Puglia.
6. Al Consiglio partecipano senza diritto di voto i Segretari Generali delle Camere associate e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.
7. E’ consentito che le adunanze del Consiglio possano svol gersi anche in video conferenza e/o in audio conferenza.

ARTICOLO 6

COMPETENZE CONSILIARI
1. Il Consiglio: a) elegge per un biennio, su proposta della Giunta, il Presi dente di Unioncamere Puglia, attraverso il criterio della ro tazione tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate; b) adotta, su proposta della Giunta, gli indirizzi di carat tere generale e strategici dell’attività di Unioncamere Pu glia; c) approva la relazione della Giunta sull’attività svolta dall’Unioncamere Puglia durante ogni esercizio; d) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno; in occa 7 sione dell’approvazione del bilancio preventivo determina la misura della quota associativa annuale a carico delle Camere di Commercio associate; e) delibera le modificazioni dello Statuto, anche in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio; f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; g) determina l’ammontare dei compensi spettanti al Presidente dell’Unioncamere Puglia, al Vicepresidente o ai Vicepresiden ti e ai Revisori, nonchè l’ammontare di gettoni di presenza alle riunioni della Giunta, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente in materia; h) decide, anche in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio la eventuale liquidazio ne, nominando i liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 7

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è convocato, dal Presidente di Unioncamere Puglia, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta e lettronica, indirizzata a tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate e agli altri componenti individuati, ai sensi del precedente art. 5 comma 1, tra i membri delle ri spettive Giunte, almeno dieci giorni prima della data fissa ta per la riunione, ovvero per ragioni d’urgenza, almeno cin 8 que giorni prima di tale data. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione per ciascun destinatario è inoltrato presso la Camera di rispettiva appartenenza.
2. Ogni camera ha facoltà di proporre l’inserzione all’ordine del giorno di argomenti da discutere, purchè ne faccia per venire comunicazione all’Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta del Con siglio nei modi stabiliti nel 1° comma.
3. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l’inte grazione degli argomenti già iscritti all’ordine del giorno, dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio almeno un giorno prima della data fissata per la seduta del Consiglio.
4. Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio su argomenti che non figurino all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio è presieduto dal presidente di Unioncamere Puglia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presi dente.
6. Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia rappre sentata la maggioranza delle Camere associate. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei suoi membri. Il Presidente è eletto 9 nella prima votazione con la maggioranza dei due terzi delle Camere associate unitamente ai Presidenti. Nella seconda vo tazione, da tenersi nella seduta immediatamente successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti delle Camere associate unitamente ai Presidenti. In caso di parità di voti di procede immediatamente alla votazione di ballottaggio.
7. Nelle votazioni ogni Camera dà un unico voto globale che viene espresso dal suo Presidente, verificato l’assenso di almeno metà dei componenti di Giunta presenti, anche per de lega, compreso il Presidente stesso, il cui voto prevale in caso di parità.
8. Ove sia assente il Presidente, il diritto di voto viene e sercitato da altro componente del Consiglio espressione della stessa Camera, a tal uopo delegato per iscritto dal Presidente stesso.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti delle Camere intervenute, salve le ipotesi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei compo nenti del Consiglio, di cui al precedente art.6, comma 1, punto e) e punto h).
10. Fermo restando il voto globale per Camera, di cui al com ma 7°, i singoli componenti del Consiglio partecipano alla discussione e possono chiedere che sia messa a verbale l’e ventuale posizione personale rispetto alla decisione da assu 10 mere.

ARTICOLO 8

GIUNTA
1. Della Giunta fanno parte i Presidenti delle Camere asso ciate.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente di ogni camera associata delega per iscritto il proprio vice Presi dente o un componente della Giunta Camerale, in sua vece.

ARTICOLO 9

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente di U nioncamere Puglia. Essa può essere convocata anche su richie sta della maggioranza dei Presidenti delle Camere associate.
2. L’ordine del giorno, predisposto dal Presidente, deve es sere inviato a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate in sieme all’avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero, per ragioni d’ur genza, almeno tra giorni prima di tale data.
3. Ogni camera ha facoltà di proporre l’inserzione nell’ordi ne del giorno di argomenti da discutere purchè ne faccia per venire comunicazione a Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta della Giun ta nei modi stabiliti nel 2° comma. 11
4. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l’inte grazione degli argomenti già iscritti all’ordine del giorno dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate almeno un giorno prima della data fissata per l’adunanza.
5. Salvo casi di eccezionale urgenza, nessuna deliberazione può essere presa dalla Giunta su argomenti che non siano sta ti posti all’ordine del giorno, salvo che non siano presenti tutti i componenti.
6. Le sedute della Giunta sono valide con l’intervento di al meno la maggioranza dei suoi membri.
7. La Giunta delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni della Giunta hanno diritto di assistere i componenti effettivi del Collegio dei Revisori e i Segretari Generali.
9. E’ consentito che le adunanze della Giunta possano svol gersi anche in video conferenza e/o in audio conferenza.

ARTICOLO 10

COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. Spetta alla giunta: a) nominare fra i suoi componenti, su proposta del Presidente per due esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di durata della carica uno o più vice Presidenti, di cui uno vicario; 12 b) formulare il programma di attività di Unioncamere Puglia, predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio; c) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Gene rale, determinandone anche il compenso; d) approvare la pianta organica dell’Ente e adottare i prov vedimenti relativi al personale in conformità al contratto collettivo dei dipendenti del commercio o di altro contratto collettivo nazionale, su proposta del Segretario Generale; e) istituire osservatori, commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro, nominare gli esperti e i rappre sentanti dell’Unioncamere in seno a enti, commissioni e orga nismi ove tale rappresentanza sia richiesta; f) adottare regolamenti per il funzionamento di Unioncamere Puglia e in particolare adottare, su proposta del Segretario Generale, il regolamento del personale e quello concernente l’organizzazione interna dell’Ente; g) deliberare sulle convenzioni, protocolli di intesa e ac cordi di programma e le partecipazioni esterne ad enti e so cietà dell’Unionecamere Puglia; h) adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione al le deleghe di funzioni da parte delle Amministrazioni statali e della Regione; i) adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre previo parere favore 13 vole del Collegio dei Revisori, a ratifica del Consiglio nel la sua prima adunanza; j) nominare, su proposta del Presidente, professionisti nel l’interesse di Unioncamere Puglia per specifiche attività.
2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell’ambito delle finalità statutarie.
3. La Giunta, con deliberazione adottata a maggioranza asso luta dei presenti, ha facoltà di delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, specificando, se occorre, i limiti, anche temporali, della delega.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale di Unioncamere Pu glia. E’ eletto dal Consiglio tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate, dura in carica due esercizi, salvo che cessi prima della scadenza dalla carica di Presidente della Camera di Commercio di appartenenza. In tal caso è sostituito per il periodo restante dal nuovo legale rappresentante della Camera che lo ha espresso. Non è possibile ricoprire la carica di Presidente per due mandati consecutivi. Nella nomina del Presidente il Consiglio di ispira a una opportuna rotazione tra i Presidenti di tutte le Camere associate. La cessazione della carica coincide con 14 l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo dei due e sercizi di durata della carica.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
3. In caso di urgenza il Presidente, esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella pri ma adunanza successiva.
4. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

ARTICOLO 12

COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI
1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica di Unioncamere Puglia, collabora con gli organi della stessa nell’espletamento delle funzioni di indirizzo e nel l’attuazione delle competenze e delle funzioni ed esprime proposte e pareri non vincolanti in ordine all’attività di U nioncamere Puglia.
2. Il Comitato, costituito dai Segretari Generali delle Came re associate, è coordinato dal Segretario Generale di Union camere che ne dirige i lavori, provvede alla convocazione dell’Organo collegiale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
3. Al Comitato partecipa il Presidente di Unioncamere. 4. Il Segretario Generale di Unioncamere Puglia allega il pa rere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di deli bera dell’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio. 15

ARTICOLO 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consi glio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministero dell’Eco nomia e delle Finanze, con funzioni di Presidente (il membro effettivo), dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Pre sidente della Giunta Regionale.
2. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1, non proceda nei termini previsti, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sosti tuito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Am ministrazioni rappresentate nel Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La cessazione dalla carica coincide con la ap provazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di durata della carica. In caso di sostituzione di uno o più dei membri effettivi su bentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in ca rica fino alla prima adunanza del Consiglio che deve provve dere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l’integrazione dell’Organo secondo la composizione previ sta dal comma 1 che precede. 4. Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e del pre sente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e 16 riferisce al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.

ARTICOLO 14

SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell’Unioncamere Puglia ed è il capo del personale, relativamente al quale as sume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il tratta mento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell’ambito degli stan ziamenti previsti dal preventivo economico e dalle determina zioni della Giunta. Assegna i premi di risultato e di produt tività al personale, nel rispetto dei criteri e nei limiti dell’importo complessivo stabilito dalla Giunta.
2. Esplica le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta, al quale può formulare proposte anche con riferimento alla definizione delle linee strategiche dell’Unioncamere Pu glia.
3. E’ responsabile dell’esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi statutari, nonchè del buon andamento di ogni i niziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie deter minazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabili. Determina gli assetti organizzativi dell’Unioncamere, le pro cedure amministrative e gestisce l’attività ordinaria, nel 17 l’ambito di un’autonomia di spesa fissata dal Regolamento ap provato dalla Giunta.
4. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina il Segreta rio Generale individuandolo tra i dirigenti dell’Unione o tra persone esterne alle Camere Associate. 5. Ad esso viene corrisposto un compenso mensile determinato dalla Giunta.

ARTICOLO 14BIS

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE
1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell’attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza dell’Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compre sa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di control lo. Per la definizione degli stessi viene adottato apposito regolamento.

ARTICOLO 15

PERSONALE
1. Unioncamere Puglia si avvale, per il suo funzionamento, di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, dalla distribuzione e dei servizi o sulla base di altro rapporto di lavoro di natura privatisti 18ca; nei limiti di un contingente prefissato dalla Giunta con riferimento ai singoli livelli funzionali.
2. Per particolari compiti, previa autorizzazione delle sin gole Camere associate, l’Unioncamere Puglia può utilizzare personale dei ruoli camerali anche a tempo parziale rimbor sando alle Camere tutte le spese conseguenti.
3. Il personale dell’Unioncamere Puglia può, ove sia richie sto da particolari necessità operative, svolgere la propria attività purchè connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell’Unioncamere regionale, anche presso le camere e gli eventuali uffici distaccati, all’interno del territorio regionale, nazionale ed estero con specifiche modalità da de finire attraverso apposito regolamento. 4. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l’Unionca mere regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da perso nale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta e dal comitato dei segretari Generali.

ARTICOLO 16

ENTRATE
1. Il finanziamento di Unioncamere Puglia è assicurato: a) da un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria ri sultanti dall’ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere di Commercio della Regione Puglia; 19 b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri Enti pubblici e privati; c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dal l’Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati; d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istitui to presso l’Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all’art.18, comma 9 del decreto legislativo n.23/2010; e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a speci fici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionale alle entrate di cui al comma a); f) da qualsiasi altri introiti derivanti dall’attività svolta.
2. L’esercizio di Unioncamere Puglia coincide con l’anno so lare.

ARTICOLO 17

SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Unioncamere Puglia le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere associate, in pro porzione alla quote versate nell’ultimo triennio.

ARTICOLO 18

NORMA TRANSITORIA
In sede di prima applicazione del presente statuto, la durata del presidente in carica si intende riferita agli esercizi 20 2011 e 2012.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le controversie in ordine all’interpretazione ed all’ap plicazione dello Statuto che dovessero insorgere tra le Came re associate o tra esse e Unioncamere Puglia, saranno deferi te alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, designati da Unioncamere Nazionale.
2. La controversia sarà definita dagli arbitri mediante de terminazione contrattuale, ai sensi dell’art.808 ter c.p.c. ARTICOLO 20 NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni. F.to: Alfredo Prete Notar Francesco Paolo Petrera L.S. 21