Accesso agli atti

 

“Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
E’ l’obiettivo di trasparenza che si pone il d.Lgs. 33/2013 successivamente integrato dal d.lgs 97/2016 che ha introdotto ulteriori specifiche rispetto all’accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni.
La principale novità riguarda l’introduzione dell’accesso generalizzato, che amplia la possibilità di accesso agli atti anche per terzi non necessariamente portatori di interessi diretti rispetto al documento stesso.
Verifica le differenti tipologie di accesso agli atti prima di selezionare quella adatta alle tue esigenze.

Accesso documentale

L’accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta regolarmente motivata va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento inviando alla PEC [email protected].
Chi dall’esercizio dell’accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

Accesso generalizzato

Chiunque può richiedere l’accesso generalizzato, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 inviando la richiesta alla PEC [email protected].
Questa nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (PA) può avvenire infatti anche in assenza dell’interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti (accesso documentale).
Inoltre l’istanza non va motivata. Deve essere in ogni caso identificato chiaramente l’oggetto della richiesta, e va accertata l’identità del richiedente.
È responsabilità dell’Ente informare eventuali controinteressati e, chi ritiene compromesso il proprio diritto alla riservatezza, si può opporre.
L’opposizione va motivata.

Accesso civico

L’accesso civico, previsto dal D.Lgs. n.33/2013, riguarda dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA).
Richiedendo un accesso civico il cittadino ottiene la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente  di informazioni che l’amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.
La richiesta può essere formulata da chiunque ritenga disatteso questo diritto inviando la richiesta alla PEC [email protected].